Successione testamentaria
Ciascuno può disporre delle proprie sostanze per dopo la sua morte, sebbene con dei limiti (vedi successione necessaria).
L’atto con il quale si esprimono le ultime volontà è il testamento, che è un atto sempre revocabile o modificabile.
Quanto alla forma, esso può essere:
– olografo: il testamento olografo è il più semplice dei testamenti. Esso consiste in una semplice dichiarazione autografa (scritta di pugno dal testatore, in ogni sua parte), svincolata da rigide formalità, purchè rechi una data ed una sottoscrizione.
– pubblico: il testamento pubblico è dichiarato al Notaio, pubblico ufficiale, che, alla presenza di testimoni, lo incarta in un atto pubblico. Il Notaio conserva l’atto, il cui contenuto viene poi portato a conoscenza dei terzi solamente alla morte del testatore.
– segreto: il testamento segreto è un atto, contenente le ultime volontà, che viene consegnato in busta sigillata dal testatore al Notaio, che redige un verbale di ricezione alla presenza di testimoni. Non sono necessarie né la data né l’autografia, ma la sottoscrizione è imprescindibile.
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