Negoziazione assistita:

La negoziazione assistita è un istituto che mira alla risoluzione stragiudiziale di una lite, relativa a diritti disponibili, mediante la sottoscrizione tra le parti di una convenzione di negoziazione, l’assunzione cioè di un impegno a cooperare, in buona fede e lealtà e con l’assistenza dei rispettivi Avvocati, affinchè la controversia si risolva in modo amichevole.

La negoziazione assistita, dunque, non implica la partecipazione di un soggetto terzo facilitatore, ma mira ad una collaborazione tra le stesse parti, assistite dai rispettivi legali.

La negoziazione é:

– obbligatoria: per le controversie aventi per oggetto una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che la domanda di pagamento riguardi una delle ipotesi di mediazione obbligatoria o sia relativa a contratti conclusi fra consumatore e professionisti) e per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

– facoltativa: in tutte le parte ipotesi;

– non possibile: nelle liti vertenti su diritti c.d. indisponibili, sottratti cioè alla disponibilità delle parti (ad. es. diritto al nome, diritto all’identità, diritti politici, diritto agli alimenti, ecc.), nelle liti dove è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, nelle liti in materia di lavoro.

Nei casi di obbligatorietà, il preventivo esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria per poter intraprendere o proseguire il giudizio.

L’obbligo, però, non riguarda il raggiungimento dell’accordo, ma solo l’invito a negoziare, per cui esso può ritenersi assolto:

– se all’invito non segue l’adesione dell’altra parte entro trenta giorni;

– se all’invito segue, entro trenta giorni, il rifiuto espresso di negoziare;

– se, sottoscritta la convenzione, decorre inutilmente il termine ivi contemplato per il raggiungimento dell’accordo.

Il legislatore ha precisato che è escluso l’obbligo della negoziazione assistita in tutte quelle ipotesi per le quali è prevista la mediazione obbligatoria.

Analogamente, restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, quali ad esempio quelli previsti per le controversie in materia di telefonia e telecomunicazioni, contratti di sub-fornitura e diritti d’autore.

In tali casi la negoziazione resta solo facoltativa; le parti potranno accedervi volontariamente e solo nel momento in cui non si addivenisse ad un accordo e, dunque, fosse necessario adire il giudice, dovranno esperire il tentativo di mediazione.

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