Mediazione:
Non c’è dubbio che i due principali strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie siano proprio quelli di più recente introduzione nel sistema: la mediazione e la negoziazione assistita.
La mediazione è definita, dall’art. 1 della legge istitutiva, come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
L’istituto si caratterizza dunque (rispetto alla negoziazione assistita) per la partecipazione di un soggetto “terzo” (l’organismo di mediazione, ente iscritto in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia), facilitatore nella risoluzione della lite.
Instaurato il procedimento di mediazione con istanza all’organismo, questi fissa un incontro preliminare con le parti, allo scopo di verificare l’effettiva possibilità di un accordo; laddove l’intesa appare impossibile, si redige verbale negativo, aprendo così la strada all’azione giudiziaria (in questo caso nessun compenso è dovuto all’organismo di mediazione).
Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
La mediazione è:
– obbligatoria: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari;
– obbligatoria: indipendentemente dalla materia su cui si verte, quando il giudice ritiene che la mediazione sia una possibile soluzione per la controversia ed intima, così, alle parti di intraprendere tale percorso;
– facoltativa (volontaria): per tutte le altre liti, purchè vertenti su diritti disponibili;
– non possibile: nelle liti vertenti su diritti c.d. indisponibili, sottratti cioè alla disponibilità delle parti (ad. es. diritto al nome, diritto all’identità, diritti politici, diritto agli alimenti, ecc.), o nelle liti dove è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero.
Nei casi di obbligatorietà, il preventivo esperimento della procedura di mediazione è condizione necessaria per poter intraprendere o proseguire il giudizio.
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