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MA DI QUANT’E’ LA DISTANZA “DI SICUREZZA” TRA VEICOLI?

CHI TAMPONA SI PRESUME NON ABBIA RISPETTATO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

05/10/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi

Tra i veicoli in marcia deve tenersi una distanza che dalla legge viene definita “distanza di sicurezza”. Molti si chiedono a quanto debba corrispondere tale distanza e in merito se ne sente di ogni foggia e colore: venti metri, trenta metri, cento metri …

Ma in effetti, precisamente, qual è la distanza di sicurezza che deve intercorrere tra due veicoli in marcia? Proviamo a dare una risposta. Si parte dal disposto dell’art. 149 del codice della strada, secondo il quale “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. Di misure esatte la norma parla al secondo ed al terzo comma, stabilendo una distanza di almeno cento metri tra veicoli per i quali sia previsto il divieto di sorpasso, sempre che ci si trovi fuori dei centri abitati e si marci su una strada con una sola corsia per ciascun senso di marcia, e stabilendo altresì che rispetto alle macchine sgombraneve o spargitrici va rispettata la distanza di almeno venti metri. Nient’altro.

Ed allora viene in soccorso il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada che, all’art. 348, testualmente stabilisce:  “La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all’entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l’inizio della frenata”.

Su tali premesse la Cassazione ha ritenuto che “… il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che … egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause … a lui non imputabili. E’ vero che … l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Tuttavia, spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell’art. 149 …”.

Link:

http://www.polizialocale.entionline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12270:cass-civ-sez-iii-sent-17-10-2016-n-20916-tamponamento-bisogna-valutare-la-condotta-di-entrambi-i-conducenti&catid=153:cassazione-civile&Itemid=784

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