202405.31
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Ambulanze e circolazione stradale

IL CONDUCENTE DELL’AMBULANZA NON È TENUTO AD OSSERVARE LA SEGNALETICA MA NON PUÒ IGNORARE LE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA, CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO.

31/05/2024 – Avv. Giuseppe FABOZZI

Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 4316 dello scorso febbraio.

Invero, l’art. 177 – 2° comma – del vigente codice della strada consente ai conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, di ignorare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico; tutto ciò deve però avvenire nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, alle quali essi devono comunque conformarsi.

Per costante giurisprudenza della Corte tale norma va letta nel senso che il conducente dell’ambulanza (o degli altri mezzi ivi indicati) che abbia attivato la sirena e il lampeggiante è autorizzato a violare le regole sulla circolazione stradale e quindi non potrà essere sanzionato per questo; ma la disposizione del codice non lo esonera affatto dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, che sempre devono ispirare il comportamento su strada.

In altri termini, da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, alle quali deve invece adeguare la sua condotta di guida.

Ovviamente non può tacersi del fatto che il medesimo articolo del codice, al 3° comma, impone che chiunque si trovi su una strada percorsa dall’autoambulanza o su una strada ad essa adiacente e in prossimità dell’incrocio, appena udito il segnale acustico, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi.

Una notazione: la norma altresì vieta esplicitamente un comportamento piuttosto diffuso e espressione di malcostume, quello di seguire l’ambulanza al fine di avvantaggiarsene nella progressione di marcia.

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