ISCRIZIONE A RUOLO DINANZI AL GIUDICE DI PACE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER EMERGENZA COVID-19
TERMINE UTILE PER L’ISCRIZIONE A RUOLO DEI GIUDIZI LA CUI PRIMA UDIENZA E’ FISSATA ENTRO IL PERIODO DI SOSPENSIONE EMERGENZIALE
20/04/2020 – Avv. Giuseppe Fabozzi
L’art. 83 del D.L. 18/2020 dispone, tra le altre cose, che:
- le udienze dei procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15/4/2020 (ora 11/5/2020);
- è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;
- più nello specifico, si intendono sospesi i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
È interessante verificare in che maniera incidono tali prescrizioni sul termine per l’iscrizione a ruolo delle cause civili la cui citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace sia fissata per una data ricadente nel periodo di sospensione straordinaria per emergenza COVID-19.
Per le cause dinanzi al Tribunale o alla Corte d’Appello il problema non si pone; la relativa soluzione risponde ad una logica di intuitiva applicazione e comunque ampiamente acquisita alla nostra esperienza: il termine dei dieci giorni si sospende il 9 marzo e ricomincia a decorrere dal 12 maggio, semplice! Tante pagine scritte dai commentatori, dai COA, dalla stampa specializzata su questo meccanismo sono apparsi, per la verità, un inutile dispendio (si fa per dire) di energie. Poca attenzione, e questa non è una novità, viene riservata alla giustizia c.d. minore[1]; come se il Giudice di Pace e tutte le problematiche ad esso connesse non esistessero.
Sta di fatto che pendente il periodo di sospensione il problema dell’iscrizione a ruolo dinanzi al Giudice di Pace invece si pone e come. La casistica è la più varia: si va da uffici che garantiscono il servizio a mezzo di un presidio che riceve regolarmente le richieste di iscrizione ad uffici che sono completamente chiusi, da uffici che accettano richieste di iscrizione inoltrate a mezzo raccomandata o a mezzo PEC ad uffici che ritengono non corretta tale modalità, e via dicendo. Non manca chi ritiene che durante il periodo di sospensione dei termini sia inibita, vietata ogni attività difensiva e ciò sul presupposto che l’attività del difensore implica, giocoforza, una corrispondente attività degli uffici e/o della controparte, i quali non possono esservi tenuti proprio in ragione della sospensione[2].
Provo ora ad elencare delle ipotetiche soluzioni al caso in esame prese qua e là sul web, salvo poi analizzarne la fattibilità.
A)- Le cancellerie non possono rifiutare l’iscrizione a ruolo delle cause la cui prima udienza è fissata, in citazione, nel periodo di sospensione emergenziale.
Il concetto mi sembra corretto e condivisibile. Vero è che sono stati sospesi dei termini e che sono stati disposti dei rinvii ex lege, ma il servizio Giustizia non è affatto stato sospeso. È un servizio essenziale, necessario, irrinunciabile. Ne deriva che i singoli uffici giudiziari avrebbero comunque dovuto lasciare un presidio funzionante affinchè, nel rispetto delle regole imposte dalla contingente situazione sanitaria, fosse garantito l’espletamento di talune attività, tra queste l’iscrizione a ruolo dei processi. Qualche ufficio l’ha fatto, molti altri no e di certo non si può tornare indietro nel tempo; ma neanche si può immaginare che l’incolpevole attore che abbia trovato l’ufficio chiuso debba subire pregiudizio dalla irragionevole serrata. Quella che, a mio modesto avviso, doveva essere la via maestra (iscrizione a ruolo entro la data di udienza indicata in citazione) è ora divenuta non più percorribile, salvo a ritenere (come dirò più avanti) che il termine sia ancora aperto.
B)- L’iscrizione può essere effettuata con inoltro di plico postale a mezzo raccomandata o PEC.
Tale modalità è stata ritenuta utilmente esperibile dalla S.C. a SS.UU. con la pronuncia n. 5160 del 4/3/2009, in ragione della semplicità e celerità che caratterizza il processo dinanzi al Giudice di Pace. La questione che si pone, piuttosto, è relativa al momento in cui l’adempimento può dirsi compiuto, ma questa è un’altra storia. Sta di fatto che l’atto pervenuto per posta non può essere ritenuto improduttivo di effetti, inesistente o nullo (nessuna norma contempla tale ipotesi di nullità), al più si potrà parlare di irregolarità. Diversi uffici hanno accettato richieste di iscrizioni a ruolo pervenute con tale modalità; ma poiché altri uffici non lo hanno fatto si ripresenta la questione già evidenziata in fine al paragrafo precedente.
C)-Èstato ipotizzato e suggerito di “notificare un nuovo atto di citazione, identico al precedente, ove si indichi una nuova udienza fissa a comparire posticipata oltre la scadenza del termine di sospensione emergenzialmente previsto, rinunciando, così, all’udienza già proposta e ricadente nel periodo di sospensione”[3].
La portata pratica del rimedio è indubbia; ma si tratta appunto di rimedio, di escamotage, non di soluzione giuridica al problema.
D)- Ho anche letto che, una volta iscritta la causa dopo la fine del periodo di sospensione (e fin qui condivido), “il giudice, in caso di mancata costituzione del convenuto, deve rilevare la nullità dell’atto di citazione per vizio della vocatio in ius, ex art. 164, comma 1, c.p.c., ed ordinare all’attore la rinnovazione della citazione” che “comporta la sanatoria ex tunc dei vizi della domanda”[4].
Non mi convince molto il riferimento alla nullità della citazione. La nullità di un atto del processo è una sanzione conseguente all’inosservanza, da parte del suo autore, delle regole imposte per la sua formazione. Sebbene non sia incompatibile con il nostro ordinamento, sarei cauto nel fare autolesionistici riferimenti ad una nullità non solo incolpevole ma anche sopravvenuta.
E)- Ho anche sentito affermare che al termine a comparire concesso in citazione bisognerà aggiungere i giorni di sospensione, così come per qualunque altro termine processuale.
In tal modo, laddove io abbia notificato il giorno 2 marzo atto di citazione per l’udienza del 22 aprile, il termine a comparire da me determinato in 50 giorni liberi maturerebbe, quanto ai primi sei giorni, dal 3 all’8 marzo compresi e, quanto ai successivi 44 giorni, dal 12 maggio al 24 giugno compresi, sicchè la nuova data di riferimento sarà il 25 giugno. Non mi sento di condividere tale costruzione. La soluzione va in ogni caso trovata nell’ambito dell’ordinamento giuridico vigente e non può essere frutto di una trovata occasionale. A chi sostiene che questa strada è in sintonia con un principio applicabile ad ogni altro termine processuale e, in particolare, al termine a comparire che decorre a cavallo del periodo di sospensione feriale, obietto che in quel caso la citazione deve indicare una data di udienza che sia già, ab origine, rispettosa della sospensione.
F)- Soluzione auspicata.
Lungi da me l’idea di ipotizzare nuove categorie di termini, io una differenza tra il termine in questione e tutti gli altri termini processuali la intravedo. Qui, invero, non si tratta di un termine di durata; non si tratta di un periodo il cui decorso si sospende. Si tratta, piuttosto, di una data da calendario, come quella delle udienze. E, come per le udienze, in presenza di data fissa più che di “sospensione” dovremmo parlare di “rinvio”. C’è, però, una notevole differenza di ordine pratico tra i due casi:
- il rimedio del rinvio dell’udienza è a portata di mano dell’ufficio giudiziario, presso cui già esiste un giudizio iscritto e portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria, che può quindi adottare provvedimenti;
- la data ultima per l’iscrizione a ruolo, che poi coincide con la data della prima udienza, afferisce invece ad un fascicolo non ancora esistente e sul quale, di conseguenza, l’ufficio non può lavorare.
Ed allora va da sé che il rinvio deve rispondere ad un automatismo; e se così è, in osservanza della regola generale secondo cui il termine che scade durante il periodo di sospensione è automaticamente differito al giorno successivo a quello in cui viene a cessare la sospensione stessa, nel nostro caso la data di riferimento non può che essere quella del 12 maggio 2020.
Prima di procedere oltre bisogna chiedersi cosa accadrebbe laddove la richiesta di iscrizione a ruolo venisse depositata nei giorni a seguire, dal 13 maggio in poi; il cancelliere dovrebbe accettarla o dovrebbe invece rifiutare l’iscrizione, a fronte di una citazione a comparire ad una data già trascorsa? In generale, in ordine al comportamento da tenere dal cancelliere in caso di tardiva iscrizione a ruolo, per il processo dinanzi al Tribunale va operato un distinguo:
- se la richiesta di iscrizione avviene oltre i dieci giorni dalla notifica ma prima dell’udienza indicata in citazione, il cancelliere deve procedere all’iscrizione[5];
- se la richiesta viene presentata dopo l’udienza indicata in citazione il cancelliere dovrà rifiutare l’iscrizione[6].
Va da sé che, ai fini che qui interessano, solamente questa seconda ipotesi va presa in considerazione, poichè la prima, laddove riferita ad un giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non è affatto una ipotesi di richiesta tardiva. A rigore, dunque, “tutti” i giudizi la cui citazione contempli una data a comparire compresa tra il 9 marzo e l’11 maggio andrebbero iscritti entro la giornata del 12 maggio e non oltre.
La soluzione appare però paradossale permanendo il divieto di iscrizione o la chiusura degli uffici durante il periodo di sospensione; si pensi che in una singola giornata confluirebbero nelle cancellerie una moltitudine di avvocati istanti ed una mole di lavoro normalmente espletata in 64 giorni, a volte già con difficoltà. Va da sé che occorrerà diluire in un periodo di tempo più ampio, orientativamente non minore di 10 giorni, l’immane incombenza. Tale arco temporale potrebbe, in linea teorica, essere:
- successivo alla scadenza del periodo di sospensione (es: dal 12 al 22 maggio). Tale soluzione consentirebbe agli uffici di continuare a rimanere chiusi fino al giorno 11 ma è evidente che essa richiederebbe un intervento del legislatore che facesse rivivere, dal 13 maggio in poi, termini oramai scaduti il 12 maggio;
- antecedente alla scadenza del periodo di sospensione (es: dal 2 al 12 maggio). Tale rimedio, alla portata del Capo dell’Ufficio Giudiziario ed immediatamente realizzabile, non apporterebbe nessuna forzatura al sistema, in quanto consentirebbe l’iscrizione entro il termine utile del 12 maggio.
È auspicabile dunque che i Capi degli Uffici Giudiziari, ove non vi abbiano già provveduto, istituiscano presso ciascun ufficio del Giudice di Pace del circondario di rispettiva competenza un presidio che riceva, entro il 12 maggio, le richieste di iscrizione a ruolo di tutti i giudizi introdotti con citazione a comparire per una data compresa nel periodo della sospensione emergenziale o che, laddove vi abbiano già provveduto, vigilino affinchè sia effettiva ed operativa la presenza di tali presidi.
Ogni altra soluzione quantomeno implicherebbe uno sforzo interpretativo sui complicati meccanismi in gioco e questo non darebbe certezze. Non possiamo permetterci differenti punti di vista, differenti interpretazioni o applicazioni tra uffici diversi o addirittura tra giudici diversi; così come non possiamo rischiare che, espletato un intero giudizio, nella fase decisionale o di impugnazione venga fuori un difetto genetico che ne comprometta la validità. L’iscrizione generalizzata entro il 12 maggio fugherebbe invece ogni dubbio interpretativo poiché, si ripete, con essa non si andrebbe a forzare il sistema vigente.
Qualunque sia la soluzione che si intenda accogliere non va trascurato che in ogni caso va garantita l’effettività del termine a comparire. Ne consegue che, allorquando il periodo di sospensione abbia inciso su tale essenziale termine, se il convenuto non dovesse costituirsi in giudizio andrebbe rifissata la prima udienza ed ordinata la rinotifica dell’atto di citazione; se, invece, il convenuto dovesse costituirsi sarebbe rimessa a lui la scelta tra ottenere la rifissazione dell’udienza, nel rispetto del termine in questione, o accettare senz’altro il contraddittorio.
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NOTE:
[1]Con una competenza per valore fino a 20.000 euro (pari al reddito medio 2019 in Italia), tra breve ampliata fino a 50.000 euro, è davvero improprio parlare della giustizia di pace come di una giustizia “minore”.
[2]Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, ad esempio, il 30/3/2020 ha diramato una nota agli Uffici dei Giudici di Pace con la quale, sul presupposto che la sospensione dei termini ex art. 83 D.L. 18/2020 valga “anche per la proposizione degli atti del giudizio, per cui gli stessi non possono essere qualificati atti urgenti e/o indifferibili, in quanto gli eventuali termini riprenderanno a decorrere dopo il 15/4/2020(ndr: ora 11/5/2020)”, dispone che “fino al 15 aprile 2020(ndr: ora 11/5/2020) non dovranno essere accettate nuove iscrizioni a ruolo”. Non mi appaga e non mi sento di condividere tale disposizione poiché essa, nel ritenere “non indifferibile” e quindi “differibile” l’adempimento in parola, fornisce la soluzione al problema di fondo che qui mi sto ponendo come un presupposto certo, senza peraltro spiegare né come si giunga a ritenere differibile la richiesta di iscrizione a ruolo nè a quale momento essa possa essere differita.
[3]Lorenzo Balestra, 27/3/2020, “Gli effetti della sospensione dei termini processuali per l’emergenza Coronavirus”, in www.ilprocessocivile.it.
[4]Michele Liguori, 10/4/2020, “Covid-19 e d.l. 8 aprile 2020 n. 23: stop di 64 giorni a tutti i processi”, in www.ridare.it.
[5]Ciò consente il funzionamento del meccanismo previsto dall’art. 171, in quanto è ben possibile che il convenuto si costituisca entro il termine a lui assegnato dall’art. 166; in mancanza il giudizio si estinguerà ex art. 307.
[6]Il ritardo è tale che non consentirebbe al cancelliere nemmeno il compimento delle attività collegate, ex art. 168 bis. Peraltro l’eventuale iscrizione andrebbe a realizzare un’ipotesi di riassunzione in assenza di atto riassuntivo (Comoglio-Consolo-Sassani-Vaccarella, Commentario del Codice di Procedura Civile, Vol. III, tomo I, Utet, sub. Art 171).
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