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DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE. MA CHI GUIDAVA?

NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PUO’ RISALIRE A CHI GUIDASSE LA SUA AUTO AL MOMENTO DELL’INFRAZIONE

28/06/2018 – Avv. Giuseppe Fabozzi

Accade che nel verbale di contestazione si venga invitati a comunicare chi fosse alla guida del veicolo e, dunque, chi materialmente abbia posto in essere la manovra sanzionata, così da potergli addebitare la decurtazione di punti dalla patente. È noto infatti che al momento del rilascio della patente viene attribuito, a ciascuna, un punteggio di venti punti; tale punteggio subisce decurtazioni nella misura riportata nella tabella allegata e in caso di violazione di una delle norme ivi indicate. L’autorità che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione deve essere effettuata a carico del conducente del veicolo, quale responsabile della violazione; quando però il conducente non sia stato nell’immediatezza identificato, il proprietario del veicolo viene invitato a fornire, all’organo di polizia che procede e nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, i dati personali e della patente della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa violazione. Il proprietario del veicolo che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143.

Il problema sorge allorquando sia difficile ricordarsene, magari per il lungo tempo trascorso o perché quel veicolo è normalmente utilizzato da più persone, familiari, dipendenti, collaboratori o altro. Un primo orientamento della giurisprudenza riteneva che il proprietario dovesse, sempre, sapere chi utilizza la sua macchina e che, in mancanza, è giusto che fosse sanzionato. La questione è andata però nel tempo modificandosi, principalmente per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale che, già nel 2008 (sent. n. 165), ritenne che al proprietario dovesse comunque essere riconosciuta la facoltà di giustificarsi e che andasse sanzionata non la mera omessa collaborazione bensì il “rifiuto” di collaborare.

Di recente la Cassazione (sent. n. 12218/2018) è giunta a precisare che se è di sicuro sanzionabile chi non ottemperi alla richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non è certo che lo sia chi abbia invece fornito una risposta, sebbene negativa, offrendo delle ragioni a giustificazione della sua mancata collaborazione. La Corte ha, in sintesi, espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 126 bis codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice di volta in volta, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”. Accedendo al link è possibile leggere il testo integrale della sentenza.




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