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ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO AL NEONATO

ATTRIBUZIONE AL NEONATO DEL COGNOME DELLA MADRE IN AGGIUNTA A QUELLO DEL PADRE – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

25/06/2017 – Avv. Giuseppe Fabozzi

E’ di recente emanazione (del 21/12/2016) la sentenza n. 286/16 della Corte Costituzionale con la quale il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale del complesso di norme del nostro ordinamento secondo cui al figlio viene attribuito, in via automatica, il solo cognome del padre. Si tratta di un segno dei tempi, inevitabile conseguenza delle politiche legislative degli ultimi anni in tema di famiglia, di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna; ne deriva che, se vi è accordo tra i genitori, al neonato potrà ora essere attribuito il doppio cognome, posponendo quello della madre a quello del padre.

Ovviamente i comuni dovranno ora attrezzarsi. Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha quindi emanato una circolare operativa, la n. 7 del 14 giugno scorso, con la quale impartisce le necessarie direttive, i chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative cui dovranno conformarsi gli ufficiali di stato civile allorquando riceveranno le dichiarazioni di nascita in tal senso orientate.

Balza subito evidente nell’atto in questione, perché più volte sottolineato, che il cognome della madre può essere aggiunto, in particolare posticipato, a quello del padre e che per ottenere ciò è necessario che vi sia accordo tra i genitori. La circolare chiarisce però che nel caso (come quasi sempre avviene) sia il solo padre a dichiarare la nascita, non occorre che egli dia la prova del consenso della madre al doppio cognome essendo sufficiente che egli lo dichiari. D’altra parte, aggiunge il Direttore Centrale, fino ad oggi è stato sempre così con l’attribuzione del nome: anche l’attribuzione del nome presuppone l’accordo dell’altro genitore, ma il dichiarante non è tenuto a dare all’Ufficiale dello Stato Civile la prova della sua sussistenza. Viene poi precisato che nel caso in cui il cognome materno sia un cognome composto, l’aggiunta riguarderà tutti gli elementi che lo compongono. La novità riguarda, ovviamente, anche le ipotesi di adozione.

Ultima notazione: la volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, facoltà concessa dalla legge, non può, per ovvi motivi, ritenersi compatibile con la sussistenza di un accordo tra i genitori sull’attribuzione del cognome materno.

Link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/servizi_demografici_circolare_7_2017.pdf

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