Arbitrato:
L’arbitrato è un istituto che consente alle parti di ottenere una pronuncia da un’autorità privata, quindi diversa dal giudice dello Stato. È ovvio, però, che ciò è preventivamente consentito dall’ordinamento giuridico, che conferisce alla decisione privata il carattere di “sentenza”.
Per poter esperire l’arbitrato è necessario che le parti interessate si accordino perché ciò avvenga, stipulando un apposito contratto, un’apposita convenzione, definita “compromesso” (quando essa è stipulata per dirimere una lite già insorta) o “clausola compromissoria” (quando, inserita in un contratto, essa è destinata a dirimere una eventuale controversia, non ancora insorta tra le parti, che dovesse sorgere nel corso del rapporto contrattuale), con cui esse decidono di investire un terzo, un arbitro o un collegio arbitrale, che ponga fine alla controversia.
L’arbitrato può essere “rituale” o “irrituale”: con l’arbitrato rituale le parti chiedono al terzo di adottare una decisione (definita “lodo”) che abbia il valore di sentenza, di giudicato, di titolo esecutivo; con l’arbitrato irrituale viene invece richiesto al terzo l’adozione di un documento di minore forza, che abbia cioè, tra le parti, lo stesso valore che avrebbe un contratto.
L’arbitro designato dalle parti ha diritto al rimborso delle spese ed all’onorario per l’opera prestata, salvo che vi abbia rinunciato al momento dell’accettazione o con atto successivo.
Gli arbitri sono soggetti a ricusazione per gli stessi motivi previsti per la ricusazione dei giudici ordinari.
La struttura del procedimento arbitrale è, sostanzialmente, la stessa che quella del processo ordinario.
Gli arbitri decidono la controversia secondo diritto, a meno che le parti li abbiano autorizzati a pronunciarsi secondo equità; la loro decisione ha gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Il lodo viene depositato, a cura della parte che vi ha interesse, presso il Tribunale che, accertatane la regolarità formale, lo rende esecutivo con decreto. Da questo momento il lodo assume il carattere di titolo esecutivo, può essere trascritto ed è idoneo ad essere titolo per l’iscrizione di ipoteca.
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