Numerose novità sono state, da ultimo, apportate dal legislatore in tema di separazione personale, di divorzio e di modificazione delle condizioni stabilite in pregressi divorzi e separazioni.
La novità preminente è consistita nell’aver concesso ai coniugi la possibilità di ricorrere, accanto a quelle tradizionali, a procedure alternative di minore impatto, sia dal punto di vista dei tempi necessari sia da quello della complessità delle procedure stesse sia, infine, da quello dei costi occorrenti.
E così oggi per ottenere la separazione, il divorzio o la modificazione delle pregresse condizioni si potrà ricorrere:
. Al Tribunale
Il Tribunale, infatti, rimane comunque competente per tutte le ipotesi, sia consensuali sia giudiziali, sia in presenza di figli che in loro assenza, sia in presenza di accordi patrimoniali che in loro assenza.
. Alla negoziazione assistita
In tutte le ipotesi di separazione consensuale (con figli o senza figli, con accordi patrimoniali o senza accordi patrimoniali), di divorzio congiunto, di domanda congiunta di modificazione delle condizioni, è anche possibile evitare il ricorso al Tribunale.
Gli accordi, in tal caso, passano attraverso la mediazione di due Avvocati, uno per ciascuna parte, che pongono in essere un’attività di negoziazione assistita.
L’accordo così raggiunto viene poi sottoposto al vaglio del Pubblico Ministero; questi, in presenza di figli minori, incapaci, con handicap o comunque non autosufficienti, farà le sue valutazioni in ordine alla loro posizione e provvederà o a concedere la sua autorizzazione oppure a rimettere le parti dinanzi al Tribunale, per una maggiore tutela della prole stessa.
Se non vi sono figli, oppure ve ne sono ma essi sono maggiorenni ed autosufficienti, il Pubblico Ministero è chiamato a concedere non l’autorizzazione ma il nulla-osta.
Sono escluse dalla negoziazione assistita, dunque, solo le procedure di separazione/divorzio giudiziali, che per loro natura richiedono ovviamente che siano portate dinanzi al Tribunale.
. All’Ufficiale di Stato Civile
Se la separazione è consensuale, se il divorzio è congiunto, se la volontà di modificare le condizioni sia comune, se inoltre non ci sono figli minori, incapaci, con handicap, maggiorenni non autosufficienti economicamente, se infine non c’è da stabilire nessun accordo di natura patrimoniale (trasferimento di beni, assegno di mantenimento, assegno divorzile, ecc.) si può ricorrere ad una procedura ancora più semplificata: ci si rivolge all’Ufficiale di Stato Civile, anche senza l’assistenza di un Avvocato (che è solo facoltativa) e senza il coinvolgimento del Pubblico Ministero.
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